Sez. L, Sentenza n. 6615 del 07/07/1998 (Rv. 517013 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Rapporto di lavoro subordinato - Risoluzione del rapporto - Dimostrazione - Deduzione di idoneo fatto estintivo - Necessità - Onere della prova al riguardo - Incidenza sulla parte deducente - Discontinuità (interruzione) del rapporto - Coincidenza con la nozione di estinzione - Esclusione - Deduzione della medesima - Idoneità ai fini della prova della estinzione - Esclusione - Fattispecie relativa a richiesta di differenze retributive.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
Nel rapporto di lavoro subordinato, così come negli altri rapporti di durata, la parte che ne riconosca l'instaurazione è tenuta, ove ne deduca l'estinzione, a dimostrare la sussistenza di un fatto idoneo alla sua risoluzione (licenziamento, dimissioni, mutuo consenso, scadenza del termine nel rapporto a tempo indeterminato, ecc.) in applicazione del principio sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ., mentre a tal fine non è sufficiente che sia fatta valere una discontinuità della prestazione lavorativa, tanto più che nel rapporto di lavoro possono intervenire numerose ipotesi di sospensione, previste dalla legge o derivanti dalla volontà delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato, correggendone la motivazione, la sentenza impugnata, la quale, in una causa avente ad oggetto la rivendicazione da parte del lavoratore di differenze retributive, aveva disatteso la tesi del datore di lavoro relativa alla sussistenza di due diversi rapporti, attribuendo al riguardo decisivo rilievo alla mancanza di una prova adeguata della dedotta, relativamente breve, interruzione delle prestazioni).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)