Sez. 5, Sentenza n. 8824 del 01/06/2012 (Rv. 622861 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Università statali - Organi o amministrazioni dello Stato - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Estensione dei benefici previsti dall'art. 5 del d.P.R. n. 601 del 1973 e dall'art. 88, comma primo, del d.P.R. n. 917 del 1986.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI
Alle Università non può essere riconosciuta la qualità di organi o amministrazioni dello Stato, atteso che, per un verso, gli artt. 6 e 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, attribuiscono ad esse, oltre all'autonomia didattica e scientifica, anche l'autonomia organizzativa, finanziaria, contabile, statutaria e regolamentare, e, per altro verso, gli artt. 6 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 937, qualificano l'uno gli impiegati tecnici ed amministrativi e l'altro i docenti e ricercatori non più come dipendenti statali, ma come dipendenti dell'ente-università. Ne consegue che alle Università non possono estendersi i benefici fiscali previsti in favore degli organi e delle amministrazioni dello Stato (oltre che degli enti pubblici territoriali) dall'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e dall'art. 88, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Riferimenti normativi: Legge 09/05/1989 num. 168 art. 6, Legge 09/05/1989 num. 168 art. 7, Legge 24/12/1993 num. 937 art. 5, Decreto Legisl. 06/12/1993 num. 29 art. 6, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)