Sez. 1, Sentenza n. 27053 del 19/05/2004 Ud. (dep. 16/06/2004) Rv. 228943 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Avvio del procedimento amministrativo diretto al rimpatrio - Obbligo di comunicazione all'interessato - Insussistenza - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
In tema di misure di prevenzione, l'obbligo di avviso all'interessato dell'avvio del procedimento amministrativo di rimpatrio non sussiste, in relazione sia all'estrema semplicità del procedimento, che si esaurisce nell'emissione del provvedimento terminativo, previa consultazione degli atti d'ufficio, senza il compimento di atti istruttori implicanti la partecipazione e l'intervento dell'interessato, sia alle particolari esigenze di celerità che fisiologicamente connotano il provvedimento medesimo.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)