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Sez. 1, Sentenza n. 29970 del 17/01/2002 Ud. (dep. 26/08/2002) Rv. 222084 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO | Procedimento - Comunicazione del suo avvio a norma dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990 - Obbligatorietà - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 2002-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222084-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO

Nel procedimento per l'emanazione del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, la comunicazione all'interessato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, del suo inizio può essere omessa non già perché manchi un "iter" amministrativo nel quale l'interessato possa interloquire, ma perché vi sono ragioni di urgenza (non eliminabili con strumenti di natura cautelare che la legge non prevede), trattandosi di un provvedimento che viene adottato nei confronti di persone pericolose per la sicurezza pubblica e cioè di persone che, se non allontanate immediatamente dal luogo in cui operano, con elevata probabilità, possono continuare a delinquere, compromettendo ulteriormente la pacifica convivenza dei cittadini.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)