Sez. 1, Sentenza n. 26136 del 06/06/2012 Cc. (dep. 05/07/2012) Rv. 253087 - 01
PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE | Detenzione domiciliare - Rinvio per grave infermità fisica - Criteri applicativi - Fattispecie.
PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE
La richiesta di rinvio dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica in caso di detenzione domiciliare è accoglibile solo se, tenuto conto della natura dell'infermità e di un'eventuale prognosi infausta "quoad vitam" a breve scadenza, l'espiazione della pena appaia contraria al senso di umanità per le eccessive sofferenze da essa derivanti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimo il diniego del differimento in presenza di patologie di tipo cardiaco e vascolare che comunque consentivano alla detenuta agli arresti domiciliari di assentarsi da casa per sottoporsi alle cure mediche).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 146 CORTE COST., Cod. Pen. art. 147 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)