Sez. 1, Sentenza n. 43586 del 18/05/2017 Cc. (dep. 21/09/2017) Rv. 271402 - 01
PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE | Richiesta di differimento obbligatorio o facoltativo della pena o di detenzione domiciliare - Grave infermità fisica - Strumentale amplificazione - Condotta volontaria ed oppositiva del soggetto - Valutabilità ai fini del diniego - Legittimità - Ragioni.
PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE
In tema di differimento obbligatorio o facoltativo della pena ovvero di concessione della detenzione domiciliare per grave infermità fisica, il giudice dell'esecuzione può legittimamente porre a fondamento del diniego la condotta volontaria ed oppositiva del condannato, tesa strumentalmente ad amplificare le patologie che lo affliggono, atteso che, in tal caso, l'offerta terapeutica è resa inadeguata anche da una scelta imputabile al medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 146 CORTE COST., Cod. Pen. art. 147 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter com. 1 n. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)