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Sez. 1, Sentenza n. 28555 del 18/06/2008 Cc. (dep. 10/07/2008) Rv. 240602 - 01

PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE | Rinvio per grave infermità fisica - Rapporto con la detenzione domiciliare - Criteri applicativi.
Stato
decisa il 2008-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240602-01

PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE

In presenza di una richiesta di rinvio dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato siano o meno compatibili con le finalità rieducative della pena e con le possibilità concrete di reinserimento sociale conseguenti alla rieducazione; all'esito di tale valutazione, qualora, tenuto conto della natura dell'infermità e di un'eventuale prognosi infausta "quoad vitam" a breve scadenza, l'espiazione della pena appaia contraria al senso d'umanità per le eccessive sofferenze da essa derivanti, ovvero appaia priva di significato rieducativo in conseguenza dell'impossibilità di proiettare in un futuro gli effetti della sanzione sul condannato, deve trovare applicazione l'istituto del differimento previsto dal cod. pen., mentre nel caso in cui le condizioni di salute, pur particolarmente gravi, non presentino le suddette caratteristiche di sofferenza o di prognosi infausta e richiedano i contatti con i presidi sanitari territoriali indicati dall'art. 47 ter, comma primo, lett. c), L. 26 luglio 1975 n. 354, può essere disposta la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter cit. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la detenzione domiciliare, al pari delle altre misure alternative alla detenzione, ha come finalità il reinserimento sociale del condannato, mentre il differimento della pena previsto dagli artt. 146 e 147, comma primo, n. 2, cod. pen. mira soltanto ad evitare che l'esecuzione della pena avvenga in spregio del diritto alla salute e del senso d'umanità).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 146 CORTE COST., Cod. Pen. art. 147 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)