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Sez. 2, Sentenza n. 11003 del 07/04/1988 Ud. (dep. 14/11/1988) Rv. 179699 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - CRITERIO SPAZIALE O TEMPORALE DELL'IMPOSSESSAMENTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1988-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179699-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - CRITERIO SPAZIALE O TEMPORALE DELL'IMPOSSESSAMENTO - IRRILEVANZA.*

Nel delitto di furto, ai fini della Determinazione dell'impossessamento, che segna il momento consumativo del reato, sono del tutto irrilevanti sia il criterio spaziale sia quello temporale, essendo sufficiente che anche solo temporaneamente o momentaneamente la cosa sia passata nella disponibilità del soggetto agente con perdita della signoria su di essa da parte della persona offesa e conseguente ingiusto danno della stessa. (Conf mass n 168775; (Conf mass n 138278).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)