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Sez. 2, Sentenza n. 3635 del 15/12/1984 Ud. (dep. 19/04/1985) Rv. 168775 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - CRITERIO SPAZIALE O TEMPORALE DELL'IMPOSSESSAMENTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168775-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - CRITERIO SPAZIALE O TEMPORALE DELL'IMPOSSESSAMENTO - IRRILEVANZA.*

Ai fini della Determinazione dell'impossessamento - che segna il momento consumativo tanto del delitto di rapina che di quello di furto - sono del tutto irrilevanti sia il criterio temporale, sia quello spaziale, sia infine, l'uscita della cosa stessa dalla sfera del possesso e della sorveglianza del derubato o di altri per lui o della possibilità d'intervento della polizia. È sufficiente, infatti, che della cosa il soggetto agente si sia impossessato anche solo temporaneamente o momentaneamente, poiché anche in tal caso la persona offesa, avendo perduto la signoria sulla cosa, sarebbe costretta alla violenza o ad altra pressione, contrapponendo ex post la propria legittima reazione alla Azione delittuosa già esplicata nella sua materialità obiettiva. (Conf mass n 138278).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)