Sez. 5, Sentenza n. 10136 del 02/08/2000 (Rv. 539072 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Appello - Notificazione in luogo diverso da quello prescritto ma non privo di astratto collegamento con il destinatario - Conseguenze - Inesistenza della notificazione - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Condizioni - Rinnovazione della notificazione - Ordine del giudice ex artt. 291 e 350 cod.proc.civ. - Necessità - Rito tributario - Applicazione del principio - Legittimità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE
La notificazione dell'appello in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario (nella specie, domicilio personale, anziché domicilio eletto, ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 546/92), determina non l'inesistenza, ma la semplice nullità della notifica, ed impone al giudice, in difetto di costituzione in giudizio di detto destinatario, di ordinarne la rinnovazione, ex artt. 291 e 350 cod.proc.civ., norme legittimamente applicabili anche al rito tributario, per effetto del rinvio di cui all'art. 1 secondo comma del citato D.Lgs 546/92.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Legge 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Legge 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST., Legge 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)