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Sez. 1, Sentenza n. 1508 del 11/02/2000 (Rv. 533715 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sentenza della Commissione Tributaria Regionale - Notificazione presso l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette - Termine breve per il ricorso per cassazione - Decorrenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533715-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, in virtù della norma di interpretazione autentica dell'art. 38, comma secondo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, introdotta con l'art. 21 della legge 13 maggio 1999 n. 133, le sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali, ai fini del decorso del termine di cui all'art. 325, comma secondo, cod. proc. civ., vanno notificate all'Amministrazione Finanziaria presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente ai sensi dell'art. 11, comma secondo, T.U. approvato con R.D. n. 1611 del 1933. Pertanto la notificazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale presso l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette non vale a far decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 325, Legge 13/05/1999 num. 133 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)