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Sez. 5, Sentenza n. 6200 del 03/05/2001 (Rv. 546416 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sentenza della Commissione Tributaria regionale - Notificazione presso l'ufficio Finanziario - Termine breve per il ricorso per Cassazione - Decorrenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546416-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

La disposizione introdotta con l'art. 21 della legge 13 maggio 1999 n. 133, secondo la quale l'art. 38, comma secondo del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, va interpretato nel senso che le sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali, ai fini del decorso del termine di cui all'art. 325, comma secondo, cod. proc. civ., vanno notificate all'Amministrazione Finanziaria presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente ai sensi dell'art. 11, comma secondo, T.U. approvato con R.D. n. 1611 del 1933, pur dotata di efficacia retroattiva, per la sua qualità di norma di interpretazione autentica, può non operare ove vi si apponga il limite del rispetto dell'affidamento dei consociati, indicato nella sentenza Corte Costituzionale n. 525 del 22 novembre 2000.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Legge 31/12/1992 num. 546 art. 38, Legge 13/05/1999 num. 133 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)