Sez. 3, Sentenza n. 5582 del 25/10/1982 (Rv. 423326 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO SECONDO LE REGOLE ORDINARIE - CONTESTAZIONE DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO ED AFFERMAZIONE DELLA COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO SECONDO LE REGOLE ORDINARIE - CONTESTAZIONE DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO ED AFFERMAZIONE DELLA COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Qualora la parte convenuta in giudizio contesti la Competenza del giudice, adito secondo le regole ordinarie, ed affermi quella per materia del pretore quale giudice del lavoro, perché il giudice possa escludere ictu oculi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 409 cod. proc. civ. - e negare così la Competenza del pretore del lavoro - occorre che l'inesistenza degli estremi di rapporti siffatti si desuma dalle stesse asserzioni delle parti, nel corso e nei limiti dell'esame delibativo del reale oggetto della controversia, che il giudice deve compiere ai fini della verifica della propria Competenza, senza procedere ad ulteriori indagini. (V 2994/81, mass n 413539; (V 6505/80, mass n 410282; (V 1418/78, mass n 390791).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)