Sez. L, Sentenza n. 7736 del 07/06/2000 (Rv. 537387 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE | Promovimento di un giudizio secondo le regole ordinarie - Contestazione da parte del convenuto della competenza del giudice adito ed affermazione da parte dello stesso della competenza del giudice del lavoro - Competenza del giudice originariamente prescelto - Condizioni - Inesistenza "ictu oculi" di un rapporto compreso nell'art. 409 cod. proc. civ. - Necessità - Conseguenze.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE
Qualora la parte convenuta in giudizio contesti la competenza del giudice adito secondo le regole ordinarie (nella specie: giudice di pace) ed affermi quella per materia del giudice del lavoro, perché il giudice possa escludere "ictu oculi" l'esistenza di un rapporto ex art. 409 cod. proc. civ. - e negare la competenza del giudice del lavoro - occorre che l'inesistenza di rapporti siffatti si desuma dalle stesse asserzioni delle parti, nel corso e nei limiti dell'esame delibativo del reale oggetto della controversia che il giudice deve compiere ai fini della verifica della propria competenza, senza la necessità di procedere ad ulteriori indagini e senza che rilevino questioni riguardanti il merito della controversia. Ne consegue che la controversia relativa al compenso da corrispondere per un rapporto di lavoro nella quale non vi sia accordo tra le parti in merito alla natura autonoma o subordinata del rapporto, alla sua esatta qualificazione come rapporto di agenzia o di procacciamento di affari e, quindi, al giudice competente, deve essere attribuita alla competenza del giudice del lavoro in quanto le suddette questioni relative alla qualificazione del rapporto, così come le questioni attinenti alla mancata iscrizione del lavoratore nell'albo degli agenti, riguardando il merito della controversia, non rilevano ai fini processuali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)