Sez. L, Sentenza n. 16560 del 05/08/2005 (Rv. 583194 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE | Morte di uno dei coniugi successivamente alla sentenza di divorzio - Diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità - Requisiti - Titolarità di assegno divorzile - Riconoscimento negoziale di un diritto - Equipollenza - Esclusione - Fattispecie relativa alla voltura della licenza dell'esercizio commerciale ottenuta in sostituzione dell'assegno divorzile e a titolo di mantenimento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE
Ai fini del diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità, il requisito previsto dall'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dalla legge n. 74 del 1987, della titolarità dell'assegno disciplinato dall'art. 5, presuppone il riconoscimento giudiziale dell'assegno divorzile, a seguito di proposizione delle relativa domanda, restando irrilevante il riconoscimento negoziale di un diritto e lo stato di bisogno del coniuge divorziato. (Nella specie, il coniuge divorziato, in sostituzione dell'assegno divorzile e a titolo di mantenimento, aveva ottenuto la voltura della licenza dell'esercizio commerciale).
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)