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Sez. L, Sentenza n. 4658 del 17/10/1978 (Rv. 394333 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - IN GENERE - AMMISSIONE AL DI FUORI DEI LIMITI STABILITI DAL CODICE CIVILE - RIFERIMENTO ESCLUSIVO AI LIMITI STABILITI ALLA PROVA TESTIMONIALE - CONSEGUENZE - PROVA DELLE CONDIZIONI DI DIRITTO PER IL RISCATTO, AI FINI DELLA PENSIONE, DI UN PERIODO DI LAVORO RETRIBUITO CON COMPENSO ALL'EPOCA INIDONEO - DOCUMENTI DI DATA CERTA - NECESSITA - SURROGABILITA CON ALTRE FONTI PROBATORIE DA PARTE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394333-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - IN GENERE - AMMISSIONE AL DI FUORI DEI LIMITI STABILITI DAL CODICE CIVILE - RIFERIMENTO ESCLUSIVO AI LIMITI STABILITI ALLA PROVA TESTIMONIALE - CONSEGUENZE - PROVA DELLE CONDIZIONI DI DIRITTO PER IL RISCATTO, AI FINI DELLA PENSIONE, DI UN PERIODO DI LAVORO RETRIBUITO CON COMPENSO ALL'EPOCA INIDONEO - DOCUMENTI DI DATA CERTA - NECESSITA - SURROGABILITA CON ALTRE FONTI PROBATORIE DA PARTE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE.*

L'art 421 cod proc civ, nel nuovo testo fissato dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533, sul rito del lavoro, laddove consente al giudice di ammettere mezzi di prova al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, si riferisce ai limiti stabiliti dal detto codice alla prova testimoniale in via generale (art 2721, 2722, 2723) e non gia a quelli stabiliti dall'ordinamento per determinati e specifici Atti in ordine alla Forma, sia ad probationem che ad substantiam. Pertanto, ove il legislatore, per l'accertamento della sussistenza delle condizioni di diritto per il riscatto, ai fini della pensione, di un periodo di lavoro subordinato retribuito con un compenso che all'epoca non consentiva l'Assicurazione, richieda, a norma del combinato disposto degli art 13 della legge 12 agosto 1962 n 1338, sulla corresponsione degli assegni familiari in regime di reciprocita, e 51 della legge 30 aprile 1959 n 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici, che la prova in materia debba essere fornita con documenti di data certa, dai quali possa evincersi l'effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonche la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato, e il rigore della norma deve riflettere non soltanto il mezzo di prova in se, ma anche le forme del mezzo di prova per cui il richiesto documento con data certa non e surrogabile con altre fonti probatorie, da parte del giudice, nell'Esercizio dei poteri previsti dall'art 421 cod proc civ. (Conf 1435/76, mass n 380150).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2723, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 51, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)