Sez. 3, Sentenza n. 535 del 27/01/1986 (Rv. 444130 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - CONTROVERSIE IN TEMA DI MEZZADRIA, COLONIA PARZIARIA, COMPARTECIPAZIONE AGRARIA, AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO ED ALTRI CONTRATTI AGRARI - APPLICAZIONE DEL NUOVO RITO DEL LAVORO - POTERE DEL GIUDICE IN TEMA DI AMMISSIONE DI PROVA TESTIMONIALE.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - CONTROVERSIE IN TEMA DI MEZZADRIA, COLONIA PARZIARIA, COMPARTECIPAZIONE AGRARIA, AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO ED ALTRI CONTRATTI AGRARI - APPLICAZIONE DEL NUOVO RITO DEL LAVORO - POTERE DEL GIUDICE IN TEMA DI AMMISSIONE DI PROVA TESTIMONIALE.*
Le controversie aventi ad oggetto i rapporti indicati nello art. 409 n. 2 cod. proc. civ. (mezzadria, Colonia parziaria, compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto ed altri contratti agrari), pur rimanendo di Competenza della Sezione specializzata agraria, sono soggette al nuovo rito del lavoro, con la conseguente applicabilità dell'art. 421 cod. proc. civ. il quale, laddove consente al giudice di ammettere mezzi di prova fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, si riferisce non già ai limiti previsti dall'ordinamento per determinati negozi, sia ad probationem che ad substantiam, bensì ai limiti posti da detto codice in via generale alla prova testimoniale e quindi anche allo specifico limite previsto per la prova testimoniale (e correlativamente per quella presuntiva) dall'art. 1417 cod. civ. in ordine ai contratti simulati. (V 4203/85, mass n 441705; (V 2095/81, mass n 412818; (V 4658/78, mass n 394333).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2723, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)