diritto.io

Sez. 2 - , Sentenza n. 19645 del 02/04/2021 Ud. (dep. 18/05/2021) Rv. 281421 - 01

MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE | Confisca ex art. 578-bis cod. pen. cd. di valore o per equivalente in assenza di condanna - Legittimità - Condizioni - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281421-01

MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE

Si può procedere alla confisca in assenza di condanna (nella specie, per intervenuta estinzione del reato a seguito di prescrizione) anche quando sia "per equivalente", sempre che rientri in una delle ipotesi previste dall'art. 322-ter cod. pen., giacché il richiamo contenuto nell'art. 578-bis cod. proc. pen. alla confisca di cui all'art. 322-ter cod. pen. non è limitato ai soli casi di confisca diretta di cui al primo comma dell'art. 322-ter medesimo. (In motivazione, la Suprema Corte ha sottolineato che la natura solo "parzialmente sanzionatoria" della confisca di valore - in quanto connotata piuttosto da una funzione ripristinatoria diretta al riallineamento degli squilibri patrimoniali generati dall'illecito - non implica la sua attrazione nell'area della sanzione penale in senso stretto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 bis, Cod. Pen. art. 322 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 bis, Decreto Legisl. 01/03/2021 num. 21 PENDENTE, Legge 09/01/2019 num. 3 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 640 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)