Sez. 3, Sentenza n. 2110 del 01/04/1980 (Rv. 405766 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - GIUDIZIO PROMOSSO DAL LOCATORE PER IL RILASCIO DELL'IMMOBILE IN CONSEGUENZA DELL'AVVENUTA SCADENZA DEL CONTRATTO - SOPRAVVENIENZA DI UNA LEGGE DI PROROGA - INAPPLICABILITA - PERSISTENTE OCCUPAZIONE DI FATTO DELLO IMMOBILE - IRRILEVANZA.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - GIUDIZIO PROMOSSO DAL LOCATORE PER IL RILASCIO DELL'IMMOBILE IN CONSEGUENZA DELL'AVVENUTA SCADENZA DEL CONTRATTO - SOPRAVVENIENZA DI UNA LEGGE DI PROROGA - INAPPLICABILITA - PERSISTENTE OCCUPAZIONE DI FATTO DELLO IMMOBILE - IRRILEVANZA.*
La nuova legge di proroga dei contratti di locazione in corso (nella specie, DL 24 luglio 1973 n 426, convertito nella legge 4 agosto 1973 n 495) non e applicabile al giudizio in corso promosso dal locatore per ottenere il rilascio dell'immobile locato in conseguenza dell'avvenuta scadenza del contratto in un momento anteriore all'entrata in vigore della legge medesima, poiche la permanenza del conduttore nell'immobile fino alla pronuncia della sentenza che ne ordina il rilascio deve ritenersi come occupazione di fatto, e quindi insuscettibile di ogni ulteriore proroga, atteso l'effetto retroattivo della decisione alla data della domanda. (Conf 5667/78, mass n 395447; (Conf 3113/78, mass n 392567; (Conf 1426/77, mass n 385140).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1973 num. 495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)