Sez. 3, Sentenza n. 3113 del 22/06/1978 (Rv. 392567 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - CESSAZIONE DEL CONTRATTO PER SPIRARE DEL TERMINE ED INOPERATIVITA DELLE PRECEDENTI NORME VINCOLISTICHE - SOPRAVVENIENZA DI NUOVE NORME VINCOLISTICHE - INAPPLICABILITA - PERMANENZA DI FATTO DEL CONDUTTORE NELL'IMMOBILE - IRRILEVANZA.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - CESSAZIONE DEL CONTRATTO PER SPIRARE DEL TERMINE ED INOPERATIVITA DELLE PRECEDENTI NORME VINCOLISTICHE - SOPRAVVENIENZA DI NUOVE NORME VINCOLISTICHE - INAPPLICABILITA - PERMANENZA DI FATTO DEL CONDUTTORE NELL'IMMOBILE - IRRILEVANZA.*
Nelle controversie sul rilascio di immobile locato, l'applicabilita, quale ius superveniens, delle nuove norme vincolistiche (nella specie art 1 della legge 11 dicembre 1971 n 1115, per gli immobili adibiti ad attivita commerciale) presuppone che il rapporto di locazione sia in corso de iure alla data di entrata in vigore delle norme medesime, e, pertanto, va negata ove risulti che il rapporto sia gia cessato, per lo spirare del termine pattuito e per la esclusione della operativita di precedenti norme vincolistiche, mentre rimane irrilevante il fatto materiale del protrarsi della detenzione del bene da parte del conduttore. (V 1128/76, mass n 379802; (V 99/76, mass n 378729; (Conf 846/77, mass n 384458).*
Riferimenti normativi: Legge 11/12/1971 num. 1115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)