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Sez. 5, Sentenza n. 9950 del 28/07/2000 (Rv. 538911 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Disciplina ex art. 6 del d.P.R. n. 917 del 1986 applicabile anche retroattivamente nel concorso delle condizioni previste dall'art. 36 del d.P.R. n. 42 del 1988 - Indennità di licenziamento - Reddito da lavoro dipendente - Configurabilità - Anche se percepita a titolo di transazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538911-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, l'art. 6, secondo comma del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella parte in cui dispone che le "indennità conseguite...a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli perduti" trova applicazione - nel concorso delle condizioni previste dall'art. 36, d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, anche rispetto ai periodi di imposta anteriori all'entrata in vigore del d.P.R. n. 917 del 1986, in quanto la retroattività in questione opera non solo a favore, ma anche a sfavore del contribuente. In virtù di tale disposizione, le somme percepite - anche se in via transattiva - dal prestatore di lavoro in occasione della cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento, costituiscono reddito da lavoro dipendente e quindi, come tale, soggetto a tassazione.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, DPR 04/02/1988 num. 42 art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)