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Sez. 5, Sentenza n. 3956 del 19/03/2002 (Rv. 553140 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Indennità conseguita a titolo di risarcimento del danno - Disciplina dettata dall'art. 6, secondo comma del d.P.R. n. 917 del 1986 - Applicazione retroattiva - Ammissibilità - Natura del titolo - Transazione - Sufficienza - Esclusione - Condizione - Funzione di reintegrazione di un lucro cessante.
Stato
decisa il 2002-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553140-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE

L'art. 6, secondo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella parte in cui dispone che "le indennità conseguite... a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli... perduti", ha natura interpretativa e perciò efficacia retroattiva, come tale applicabile ad ogni situazione controversa sorta nella vigenza della pregressa disciplina e non ancora definita, sempreché le somme percepite, anche a titolo transattivo, siano destinate a compensare comunque un lucro cessante del lavoratore, e non soltanto un danno emergente.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1973 num. 917 art. 6 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)