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Sez. 1, Sentenza n. 5390 del 11/03/2006 (Rv. 587447 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Cessione volontaria - Natura - Caratteri distintivi dalla compravendita di diritto comune - Esistenza del subprocedimento di determinazione indennitaria - Necessità.
Stato
decisa il 2006-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587447-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI

La cessione volontaria costituisce un contratto ad oggetto pubblico che, inserito nell'ambito di un procedimento espropriativo, lo conclude eliminando la necessità di un provvedimento amministrativo di acquisizione coatta della proprietà privata, ma non esclude che un bene immobile possa essere trasferito all'ente pubblico a mezzo di un contratto di compravendita, del tutto assoggettato alla disciplina privatistica, sicché, onde distinguere se in pratica ci si sia avvalsi dell'uno o dell'altro strumento contrattuale, anche ai fini dell'applicabilità di istituti connessi alla procedura pubblicistica dell'espropriazione, quali la determinazione dell'indennizzo secondo i canoni legali, e la retrocessione del bene ove l'opera pubblica non sia stata realizzata, va tenuto conto che la pendenza del procedimento espropriativo può dirsi esistente non per il semplice fatto della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera realizzanda, occorrendo anche che sia stato avviato il subprocedimento di determinazione indennitaria, e sia stata formulata l'offerta amministrativa dell'indennità, solo in presenza della quale il proprietario può valutare la convenienza della cessione.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 11 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1470, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 20, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)