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Sez. 5, Sentenza n. 13132 del 28/05/2010 (Rv. 613352 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE | Commissione tributaria regionale - Decisione nel merito - Obbligatorietà - Conseguenze - Controversie relative all'imposta di registro - Determinazione del valore venale degli immobili - Criteri diversi da quelli utilizzati in sede di accertamento - Utilizzabilità - Condizioni - Elementi risultanti da una CTU - Utilizzabilità.
Stato
decisa il 2010-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613352-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il giudizio dinanzi la Commissione tributaria regionale, al di là delle ipotesi tassative ed eccezionali previste dal primo comma dell'art. 59 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nelle quali è prevista la possibilità di una sentenza meramente rescissoria, in presenza di vizi formali dell'accertamento o di altri atti pregressi su cui esso si fonda), assume le caratteristiche generali del mezzo di gravame, ossia del mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo ed obbliga, quindi, il giudice tributario a decidere nel merito le questioni proposte, con la conseguenza che, nell'ambito di una controversia sull'imposta di registro, egli può determinare il valore venale degli immobili sulla base di criteri diversi da quelli utilizzati in sede di accertamento, a condizione che resti nel limite della pretesa tributaria esercitata dall'Ufficio e che gli elementi utilizzati siano legittimamente acquisiti agli atti, come nel caso di utilizzo di dati desumibili da una CTU, stante la possibilità per il giudice tributario di farvi ricorso anche al fine di valutare l'attendibilità della stima dell'Ufficio ed accertare il valore venale degli immobili per cui è causa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)