Sez. L, Sentenza n. 5210 del 04/03/2009 (Rv. 608233 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Illecito amministrativo - Principi di legalità ed irretroattività - Applicabilità anche nel caso di disposizioni abrogative di sanzioni - Carattere più favorevole della disposizione sopravvenuta - Irrilevanza - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE
In materia di sanzioni amministrative, i principi generali di legalità ed irretroattività trovano applicazione anche rispetto a disposizioni abrogative di sanzioni, restando irrilevante il carattere più favorevole della disposizione sopravvenuta. Ne consegue che l'art. 85 del d.lgs. n. 276 del 2003, che dispone l'abrogazione degli artt. 9-bis, comma 3, e 9-quater, comma 4 e 18, del d.l. n. 510 del 1996, conv. in legge n. 608 del 1996, in tema di obblighi del datore di lavoro per l'assunzione di personale, ha carattere irretroattivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto correttamente irrogata la sanzione amministrativa prevista dalla suddetta norma, poi abrogata, nei confronti del datore di lavoro che non aveva consegnato al lavoratore copia del terzo foglio del libro matricola e paga, dal quale risultava la sua assunzione).
Riferimenti normativi: Legge 28/11/1996 num. 608 art. 9 com. 4, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116, Decreto Legisl. 23/04/2000 num. 181 art. 4 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/12/2002 num. 297 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2003 num. 276 art. 85, Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)