Sez. 5, Sentenza n. 19328 del 22/09/2011 (Rv. 618994 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Notifica dell'atto di appello nel vigore del d.P.R. n. 636 del 1972 - All'originario difensore del contribuente in luogo di quello della curatela, subentrata in primo grado - Inesistenza della notifica - Esclusione - Nullità della notifica - Sussistenza - Conseguenze - Sanatoria - Configurabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, vigente il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, la notifica dell'atto di appello e dell'avviso di fissazione dell'udienza fatta all'originario difensore della società contribuente, e non al nuovo difensore della curatela fallimentare subentrata nel processo di primo grado, non è inesistente, ma viziata da nullità, sanabile con la spontanea costituzione in giudizio della curatela stessa.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)