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Sez. 5, Sentenza n. 4079 del 03/03/1981 Ud. (dep. 05/05/1981) Rv. 148681 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - DIFFERIMENTO A UDIENZA FISSA - IMPUTATO CONTUMACE - NECESSITA DI UNA NUOVA CITAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/148681-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - DIFFERIMENTO A UDIENZA FISSA - IMPUTATO CONTUMACE - NECESSITA DI UNA NUOVA CITAZIONE.*

Il differimento del dibattimento ad udienza fissa (sostanzialmente equiparabile al rinvio a tempo indeterminato previsto dall'art 432 cod proc pen) senza rinnovazione della citazione, presuppone la presenza dell'imputato ovvero il rifiuto o la rinunzia a comparire. In Mancanza di tali presupposti, occorre disporre una nuova citazione dell'imputato, non essendo idonea a sostituire la notificazione del decreto di citazione l'annunzio verbale del rinvio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)