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Sez. 6, Sentenza n. 4651 del 21/02/1984 Ud. (dep. 18/05/1984) Rv. 164281 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - IMPUTATO DETENUTO - OMESSA TRADUZIONE ALL'UDIENZA - SOSPENSIONE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1984-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164281-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - IMPUTATO DETENUTO - OMESSA TRADUZIONE ALL'UDIENZA - SOSPENSIONE - NECESSITÀ.*

L'omessa traduzione dell'imputato detenuto alla udienza per la quale è stato citato impedisce la Costituzione del rapporto processuale, tranne che l'imputato non abbia rinunziato a comparire, così che il giudice del dibattimento deve disporre il rinvio del processo a tempo indeterminato. (Conf mass n 148681; (Conf mass n 145191).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 430, Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)