Sez. 3, Sentenza n. 1193 del 03/03/1989 (Rv. 462078 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - INDENNIZZO - PRETESA DELL'ASSICURATO - PREVIO ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ E DELL'AMMONTARE DELLA SOMMA DOVUTA AL DANNEGGIATO - NECESSITÀ - INADEMPIMENTO, COSTITUZIONE IN MORA E CREDITO LIQUIDO ED ESIGIBILE - CONFIGURABILITÀ ANTERIORMENTE AL PREDETTO ACCERTAMENTO - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - INDENNIZZO - PRETESA DELL'ASSICURATO - PREVIO ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ E DELL'AMMONTARE DELLA SOMMA DOVUTA AL DANNEGGIATO - NECESSITÀ - INADEMPIMENTO, COSTITUZIONE IN MORA E CREDITO LIQUIDO ED ESIGIBILE - CONFIGURABILITÀ ANTERIORMENTE AL PREDETTO ACCERTAMENTO - ESCLUSIONE.*
Nell'Assicurazione della responsabilità civile, l'assicurato, finché non sia stata accertata (giudizialmente o negozialmente) la sua responsabilità e l'ammontare della somma da lui dovuta al terzo danneggiato, non può pretendere l'indennizzo da parte dello assicuratore. Fino a quel momento, anche se l'assicurato abbia provveduto a chiamare in causa l'assicuratore a norma dell'ultimo comma dell'art. 1917 cod. civ., non si può parlare d'inadempimento e di Costituzione in mora né di esistenza, a favore dello stesso assicurato, di un credito liquido ed esigibile, produttivo di interessi corrispettivi a norma dell'art. 1282 cod. civ.. (Conf 1440/80, mass n 404991; (Conf 3802/75, mass n 378011).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)