Sez. U, Ordinanza n. 27218 del 23/12/2009 (Rv. 610750 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Sentenza di Cassazione - Richiesta di specificazione o di interpretazione della stessa - Ricorso ex art. 391 bis cod. proc. civ. - Deducibilità - Esclusione - Conseguente inammissibilità.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
L'attività di specificazione o di interpretazione di una sentenza di Cassazione (nella specie richiesta in riferimento alla liquidazione delle spese nei confronti di più parti costituite) non può essere oggetto nè del procedimento di correzione di errore materiale, nè di quello per revocazione, a norma dell'art. 391- bis cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del relativo ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)