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Sez. 3, Sentenza n. 8326 del 03/05/2004 (Rv. 572532 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Errore di interpretazione del dispositivo - Errore revocatorio - Esclusione - Correzione errore materiale - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572532-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

L'attività di specificazione o di interpretazione di una sentenza di Cassazione non può essere oggetto né del procedimento di correzione di errore materiale, né di quello di revocazione a norma dell'art. 391 bis cod. proc. civ.. Ne consegue che, sotto entrambe le forme, va respinta la richiesta di specificazione del dispositivo di una sentenza di Cassazione nel senso che il ritenuto assorbimento di un motivo di gravame equivalga ad accoglimento esplicito dello stesso: ciò, atteso che con la pronuncia di assorbimento la Corte si astiene dal giudizio di fondatezza o meno, reputandolo superfluo per effetto della decisione sulla precedente censura.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)