Sez. 3, Sentenza n. 8845 del 04/05/1982 Ud. (dep. 09/10/1982) Rv. 155454 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITÀ) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO - RELATIVA ALLA AMMISSIONE DELLA PARTE CIVILE - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITÀ) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO - RELATIVA ALLA AMMISSIONE DELLA PARTE CIVILE - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA.*
Il provvedimento concernente la ammissione o esclusione della parte civile non è impugnabile, così che il giudice del gravame può solo conoscere del diritto della parte civile al risarcimento o alle restituzioni. (nella specie è stata ritenuta irrilevante l'omessa impugnazione della relativa ordinanza, insieme alla sentenza, ai sensi dell'art. 200 cod. proc. pen.). (Conf mass n 152384; (Conf mass n 154701 e massime ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 200
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)