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Sez. 3, Sentenza n. 10992 del 21/10/1983 Ud. (dep. 20/12/1983) Rv. 161819 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - AMMISSIONE - ESCLUSIONE - ORDINANZA RELATIVA - INOPPUGNABILITÀ - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1983-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161819-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - AMMISSIONE - ESCLUSIONE - ORDINANZA RELATIVA - INOPPUGNABILITÀ - CONSEGUENZA.*

Quando la parte civile sia stata ammessa, può bensì essere discusso il diritto al risarcimento del danno, ma non è consentito all'imputato di porre in discussione l'ammissibilità della Costituzione: la relativa ordinanza del giudice non è infatti impugnabile, non prevedendo l'art. 98 cod. proc. pen. gravame di sorta contro tale provvedimento. (Conf mass n 154701; (Conf mass n 152385; (Conf mass n 152384 e ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 97, Cod. Proc. Pen. art. 98 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 439 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)