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Sez. 2, Sentenza n. 1257 del 11/05/1973 (Rv. 363835 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PROVA - CONCLUSIONI DEI CONSULENTI D'UFFICIO - DISSENSO DEL GIUDICE - AMMISSIBILITA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363835-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PROVA - CONCLUSIONI DEI CONSULENTI D'UFFICIO - DISSENSO DEL GIUDICE - AMMISSIBILITA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

In tema di accertamento dei presupposti del diritto alla pensione di invalidita, il giudice del merito non e vincolato al parere espresso dai consulenti di primo e di secondo grado in ordine alla esistenza, entita ed incidenza delle infermita accertate sulla capacita di guadagno dell'assicurato e puo seguire le conclusioni dell'uno o dell'altro, ovvero dissentire da entrambi; ma del suo convincimento deve dare adeguata motivazione, mediante l'enunciazione degli elementi probatori e dei criteri di valutazione degli accertamenti, nonche degli argomenti logici e giuridici che lo hanno condotto ad una diversa valutazione, altrimenti incorre in vizio di motivazione, censurabile in Sede di legittimita. (Conf 1513/71, mass n 351867; 1477/71, mass n 351787).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)