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Sez. 1, Sentenza n. 5293 del 16/11/1978 (Rv. 395061 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - VARIE FATTISPECIE - COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - APPLICABILITA AI SUBAPPALTI OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE PREDETTE COSTRUZIONI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395061-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - VARIE FATTISPECIE - COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - APPLICABILITA AI SUBAPPALTI OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE PREDETTE COSTRUZIONI - CONDIZIONI.*

L'approvazione da parte della competente autorita amministrativa, a norma dell'art 339 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 n 2248 all F, di un contratto di subappalto per la costruzione di opere stradali ed autostradali, la quale costituisce requisito necessario affinche il contratto stesso possa ritenersi "occorrente" alla realizzazione delle opere contemplate nella legge 24 luglio 1961 n 729, e, quindi, beneficiare delle esenzioni fiscali previste dallo art 8 della legge medesima, deve intervenire in via preventiva, perche possa essere consentita la valutazione della convenienza ed opportunita di commettere ad un subappaltatore parte dei lavori appaltati, e non puo trovare equipollente nella successiva inerzia di detta autorita in presenza di un subappalto stipulato senza autorizzazione. (V 362/78, mass n 389663; (V 1622/75, mass n 375217).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 339, Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)