Sez. 1, Sentenza n. 1622 del 28/04/1975 (Rv. 375217 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - AGEVOLAZIONI EX LEGGE N 729 DEL 1961 - CONTRATTI DI SUBAPPALTO - ESTENSIONE - CONDIZIONI - AUTORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - AGEVOLAZIONI EX LEGGE N 729 DEL 1961 - CONTRATTI DI SUBAPPALTO - ESTENSIONE - CONDIZIONI - AUTORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.*
Le agevolazioni fiscali (nella specie esenzione dall'imposta di registro) concesse dall'art 8 della legge 24 luglio 1961, n 729, su tutti gli Atti e contratti occorrenti per l'attuazione della legge (costruzioni stradali ed autostradali) non si estendono ai contratti di subappalto non autorizzati dall'amministrazione, poiche il rapporto di occorrenza deve essere valutato anche alla stregua della disciplina giuridica dei contratti di appalto e di subappalto di opere pubbliche e, tenuto conto che l'art 339 della legge 20 marzo 1865 n 2248 all F fa divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare in tutto o in parte l'opera assunta senza l'approvazione della autorita competente, si deve escludere che il contratto di subappalto, quando non sia stato preventivamente autorizzato, possa considerarsi un atto o contratto che conferisca al raggiungimento della finalita della legge 24 luglio 1961, n 729. (Conf 2506/74, mass n 370948; V 611/72, mass n 356660).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 339, Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)