diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 362 del 26/01/1978 (Rv. 389663 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - VARIE FATTISPECIE - SUBAPPALTO DI OPERE STRADALI - BENEFICIO FISCALE PREVISTO DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - MOVIMENTI DI TERRA - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389663-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - VARIE FATTISPECIE - SUBAPPALTO DI OPERE STRADALI - BENEFICIO FISCALE PREVISTO DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - MOVIMENTI DI TERRA - INCLUSIONE.*

I benefici fiscali, previsti dall'art 8 della legge 24 luglio 1961 n 729 per gli Atti occorrenti all'attuazione delle opere stradali ed autostradali contemplate dalla legge medesima, non si applicano ai contratti di subappalto stipulati dalle societa concessionarie di dette opere, che non siano stati approvati dall'autorita amministrativa competente, a norma dell'art 339 primo comma della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 n 2248 all F. Tale principio non soffre deroga per il caso di contratti di subappalto per l'esecuzione di 'movimenti di terrĂ , in quanto il secondo comma del citato art 339 esclude l'Obbligo dell'approvazione amministrativa solo per la diversa ipotesi in cui detti movimenti vengano attuati in forza di contratti di lavoro autonomo con il sistema del cottimo. (V 3729/76, mass n 382426; (V 2974/75, mass n 377067; (V 1622/75, mass n 375217).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 339, Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)