Sez. 5, Sentenza n. 29036 del 09/05/2012 Ud. (dep. 18/07/2012) Rv. 253032 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Operazione distrattiva infragruppo - Trasferimento di valori fra società in condizioni di sofferenza finanziaria - Integrazione del delitto previsto dal comma primo dell'art. 223 l. fall. - Configurabilità.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di bancarotta, un'operazione distrattiva infragruppo dal carattere marcatamente patologico per la gravità delle condizioni finanziarie di tutte le società coinvolte - idonea, quindi, a determinare un trasferimento di valori connotato da "fraudolenza" - trova inquadramento nella fattispecie di cui al comma primo dell'art. 223 l. fall. e non in quello ex art. 2634 cod. civ., richiamato dal comma secondo dello stesso art. 223.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2634 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)