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Sez. 5, Sentenza n. 26083 del 06/05/2008 Ud. (dep. 30/06/2008) Rv. 242323 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta fraudolenta impropria "ex" art. 223, comma primo L. fall. - Bancarotta fraudolenta da reato societario - Rapporto di specialità reciproca - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242323-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

Il reato di bancarotta fraudolenta impropria ex art. 223, comma primo, L. fall. e quello di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario (art. 223, comma secondo, n. 1, L. fall.) sono in rapporto di specialità reciproca (Nel caso di specie, relativo alla concessione da parte dell'amministratore della società fallita di un'ipoteca su un bene sociale a garanzia del mutuo erogato ad altra società per consentire a quest'ultima il pagamento delle quote della fallita, la S.C., escluso il concorso apparente di norme, ha ravvisato il concorso dei reati di bancarotta fraudolenta impropria per distrazione e di bancarotta fraudolenta impropria da infedeltà patrimoniale ex art. 2634 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2634 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)