Sez. 1, Sentenza n. 2042 del 26/02/1987 (Rv. 451331 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - IN GENERE - LIMITAZIONI - INOPPONIBILITÀ AI TERZI EX ART. 2384, SECONDO COMMA, COD. CIV. - OBBLIGAZIONI CAMBIARIE ASSUNTE DAL RAPPRESENTANTE - ESTENSIONE - DEROGA NEI RAPPORTI TRA LA SOCIETÀ E I TERZI RISPETTO ALL'ART. 12, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE CAMBIARIA - CONFIGURABILITÀ.*
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - IN GENERE - LIMITAZIONI - INOPPONIBILITÀ AI TERZI EX ART. 2384, SECONDO COMMA, COD. CIV. - OBBLIGAZIONI CAMBIARIE ASSUNTE DAL RAPPRESENTANTE - ESTENSIONE - DEROGA NEI RAPPORTI TRA LA SOCIETÀ E I TERZI RISPETTO ALL'ART. 12, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE CAMBIARIA - CONFIGURABILITÀ.*
La norma dell'art. 2384 secondo comma cod. civ., che prevede l'inopponibilità ai terzi delle limitazioni al potere di rappresentanza risultanti dall'atto costitutivo e dallo statuto nonostante che siano state pubblicate, salvo che si provi che i terzi abbiano agito intenzionalmente in danno della società, è pienamente efficace anche nel caso di obbligazioni cambiarie assunte dal rappresentante della società, a nulla rilevando che la facoltà di obbligarsi cambiariamente del rappresentante della società sia stata espressamente esclusa, atteso che la suddetta norma, per quanto riguarda gli Atti compiuti dal rappresentante di una società di capitali, si pone, in funzione derogatoria, nei rapporti tra la società e i terzi, rispetto a quella dell'art. 12 secondo comma della legge cambiaria. (Conf 3360/85, mass n 441029; (Conf 4045/82, mass n 422000; (Conf 1045/78, mass n 390392).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2384, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)