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Sez. U, Sentenza n. 2125 del 15/07/1974 (Rv. 370441 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA - DICHIARAZIONE IMPLICITA CON L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI OPERA PUBBLICA - TERMINI - PER L'ESPROPRIAZIONE ED I LAVORI - MANCATA FISSAZIONE - EFFETTI - CARENZA DEL POTERE ESPROPRIATIVO - ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITA DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE E RISARCIMENTO DEL DANNO - GIURISDIZIONE DELL'AGO - ULTIMAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1974-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370441-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA - DICHIARAZIONE IMPLICITA CON L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI OPERA PUBBLICA - TERMINI - PER L'ESPROPRIAZIONE ED I LAVORI - MANCATA FISSAZIONE - EFFETTI - CARENZA DEL POTERE ESPROPRIATIVO - ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITA DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE E RISARCIMENTO DEL DANNO - GIURISDIZIONE DELL'AGO - ULTIMAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - IRRILEVANZA.*

Nell'ipotesi in cui la legge attribuisca valore di dichiarazione di pubblica utilita ad un atto amministrativo, come l'approvazione del progetto dell'opera pubblica, questo deve contenere la prefissione dei termini richiesta dall'art 13 della legge 25 giugno 1865, n 2359. Pertanto, qualora l'atto amministrativo non contenga la prefissione dei termini anzidetti non e idoneo a far sorgere il potere espropriativo e ad affievolire il diritto soggettivo (di proprieta) del privato, e tale inidoneita puo essere dedotta davanti al giudice ordinario per far valere la conseguente illegittimita del decreto di espropriazione, che sia stato tuttavia emanato, al fine di ottenere il risarcimento del danno. Il detto sistema non soffre eccezioni nell'ipotesi in cui l'opera pubblica sia stata ultimata, in quanto l'avvenuta esecuzione dell'opera vale solo a precludere la retrocessione del terreno, su cui l'opera e stata eseguita, ma non puo valere ad eliminare il carattere illecito dell'occupazione ed utilizzazione del terreno. (V 550'73, mass nn 362590 e 362591; 1374'69, mass n 340102).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)