Sez. U, Sentenza n. 3216 del 19/07/1977 (Rv. 386728 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONE DI PU - TERMINI - TERMINI PER LE ESPROPRIAZIONI ED I LAVORI - MANCATA PREFISSIONE DEI TERMINI - SCADENZA DEI TERMINI - CONSEGUENZE - ILLEGITTIMITA DELLA DICHIARAZIONE DI PU - CONTROVERSIA PER LA DECLARATORIA DELLA CONSEGUENTE ILLEGITTIMITA DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - EDILIZIA SCOLASTICA - APPROVAZIONE DELL'AREA PER LA COSTRUZIONE - VALORE DI DICHIARAZIONE DI PU - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONE DI PU - TERMINI - TERMINI PER LE ESPROPRIAZIONI ED I LAVORI - MANCATA PREFISSIONE DEI TERMINI - SCADENZA DEI TERMINI - CONSEGUENZE - ILLEGITTIMITA DELLA DICHIARAZIONE DI PU - CONTROVERSIA PER LA DECLARATORIA DELLA CONSEGUENTE ILLEGITTIMITA DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - EDILIZIA SCOLASTICA - APPROVAZIONE DELL'AREA PER LA COSTRUZIONE - VALORE DI DICHIARAZIONE DI PU - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*
Il provvedimento ablatorio adottato in base ad una dichiarazione di pubblica utilita illegittima, per la mancata prefissione dei termini in cui debbono essere iniziati ed ultimati le espropriazioni e i lavori, o divenuta inefficace per la scadenza degli stessi termini, e un provvedimento emanato in carenza di potere, e pertanto la controversia diretta all'accertamento dell'illegittimita del decreto di espropriazione per la mancata prefissione o per la scadenza sopravvenuta dei termini anzidetti appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo diretta alla tutela di una posizione di diritto soggettivo. Cio vale anche nelle ipotesi in cui la legge attribuisca valore di dichiarazione di pubblica utilita a un provvedimento amministrativo avente una propria finalita tipica diversa, come quello previsto dall'art 2, ottavo comma, della legge 26 gennaio 1962, n 17, di approvazione dell'area prescelta dal comune o dalla provincia per la costruzione di un'opera di edilizia scolastica ai sensi della legge 9 agosto 1954, n 645. (V 2125/74, mass nn 370441, 370440; (V 482/74, mass n 368215; (V 550/73, mass n 362590).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 09/08/1954 num. 645, Legge 26/01/1962 num. 17 art. 2 com. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)