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Sez. U, Sentenza n. 1550 del 02/03/1983 (Rv. 426379 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ - REQUISITI DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO - TERMINI PER L'INIZIO ED IL COMPIMENTO DELLE PROCEDURE DI ESPROPRIAZIONE E DEI LAVORI - INCLUSIONE - NECESSITÀ - MANCANZA - SANATORIA - CONDIZIONI - FORME E LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426379-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ - REQUISITI DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO - TERMINI PER L'INIZIO ED IL COMPIMENTO DELLE PROCEDURE DI ESPROPRIAZIONE E DEI LAVORI - INCLUSIONE - NECESSITÀ - MANCANZA - SANATORIA - CONDIZIONI - FORME E LIMITI.*

I termini previsti dall'art. 13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 per l'inizio ed il compimento delle procedure di espropriazione e dei lavori, debbono essere necessariamente indicati nello stesso provvedimento dichiarativo della pubblica utilità della opera, ovvero in quello cui accede, per legge, tale dichiarazione, e pur potendo, in determinati casi, il vizio derivante dalla mancata prefissione dei detti termini essere eliminato, con efficacia sanante, mediante un atto integrativo, tale sanatoria deve escludersi quando il provvedimento originario non contenga alcuno dei termini prescritti dalla legge, e con provvedimento successivo venga fissato solo il termine per il compimento delle operazioni di esproprio e non anche quello di ultimazione dei lavori. (Conf 722/77, mass n 384306; (Conf 3552/76, mass n 382306; (Conf 2125/74, mass n 370441; (Conf 550/73, mass n 362591).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)