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Sez. L, Sentenza n. 4619 del 11/04/2000 (Rv. 535587 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Inquadramento delle imprese ai fini previdenziali - Pluralità di aziende facenti capo ad un unico imprenditore ma esercenti attività diverse - Diverso inquadramento previdenziale - Ammissibilità - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535587-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

In tema di inquadramento previdenziale delle imprese, sussiste il requisito dell'autonomia di due aziende facenti capo ad un unico imprenditore, ma esercenti attività diverse - con la conseguente possibilità di un duplice inquadramento - nel caso in cui le singole attività siano svolte per fini distinti, ciascuno dei quali non sia funzionalmente condizionato da quelli delle altre attività, e possa trovare una propria specifica realizzazione nel mercato.(Fattispecie relativa all'attività di gestione di un'azienda agricola da parte di un consorzio di bonifica).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 862, Cod. Civ. art. 2082

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)