Sez. L, Sentenza n. 4421 del 20/04/1995 (Rv. 491908 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Spettanza del relativo diritto - Individuazione dell'impresa - Classificazione - Attività aventi carattere promiscuo - Attività primaria - Rilevanza esclusiva - Limiti - Pluralità di attività svolte con organizzazioni autonome e distinte - Qualificazione relativa a ciascuna di esse - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
In tema di classificazione di un'impresa ai fini del diritto agli sgravi contributivi, oltre che ai fini previdenziali ed assistenziali, ove l'attività dell'imprenditore abbia carattere promiscuo, occorre tener conto, in relazione alle finalità economiche perseguite, dell'attività primaria svolta dall'impresa, rispetto alla quale le altre risultino secondarie ponendosi in rapporto di mera complementarietà, a meno che l'imprenditore non eserciti una pluralità di attività con organizzazioni autonome e distinte, tra loro non reciprocamente condizionate e riconducibili ad aziende separate, nel qual caso per ciascuna di esse deve valere la corrispondente qualificazione di azienda industriale o commerciale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)