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Sez. 3, Sentenza n. 3303 del 13/10/1975 (Rv. 377427 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - CONDIZIONI - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE - AFFERMAZIONE DELLA TITOLARITA DEL DIRITTO CONTROVERSO - SUFFICIENZA - INESISTENZA PRIMA FACIE DELLA TITOLARITA - RIGETTO DELLA DOMANDA.*
Stato
decisa il 1975-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377427-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - CONDIZIONI - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE - AFFERMAZIONE DELLA TITOLARITA DEL DIRITTO CONTROVERSO - SUFFICIENZA - INESISTENZA PRIMA FACIE DELLA TITOLARITA - RIGETTO DELLA DOMANDA.*

Legittimato (attivamente o passivamente) ad causam e colui che si attribuisce o nei cui confronti sia attribuita la soggettivita (attiva o passiva) del rapporto giuridico controverso, e, pertanto, la condizione perche si riconosca all'attore la legittimazione ad agire e che egli si affermi titolare del diritto controverso, non gia che egli lo sia effettivamente. Per riconoscere la legittimazione ad un soggetto e sufficiente che costui si attribuisca la titolarita del diritto fatto valere, anche se la stessa affermazione dell'attore sia tale da far escludere che a lui spetti in concreto la soggettivita attiva del diritto controverso: in tal caso, quando gia dalla domanda risultasse l'inesistenza, in capo all'attore, del diritto da lui vantato, la domanda stessa dovra essere rigettata come infondata (per inesistenza del diritto dell'attore), non gia per Mancanza di legittimazione ad agire. (V 649/73, mass n 362749).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)