Sez. 3, Sentenza n. 4994 del 29/05/1996 (Rv. 497879 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Immobile locato - Danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati - Responsabilità in via esclusiva del proprietario - Sussistenza - Eventuale rivalsa nei confronti del conduttore - Ammissibilità.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA
Il proprietario dell'immobile locato, conservando la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati, su cui il conduttore non ha il potere dovere di intervenire, è responsabile, in via esclusiva, ai sensi degli artt. 2051 e 2053 cod. civ., dei danni arrecati a terzi da dette strutture ed impianti, salvo eventuale rivalsa, nel rapporto interno, contro il conduttore che abbia omesso di avvertire della situazione di pericolo (nella specie, in relazione a danni prodotti dallo scoppio di un tubo idrico nel punto precedente al rubinetto d'uscita dell'acqua, è stata ritenuta sussistere la concorrente responsabilità del proprietario e del conduttore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2053
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)