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Sez. 3, Sentenza n. 7565 del 27/07/1990 (Rv. 468391 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE NUOVE - IN GENERE - DEDUZIONE DI RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE EX ART. 1575 COD. CIV. ED EXTRACONTRATTUALE EX ART. 2051 COD. CIV. - GIUDIZIO DI SECONDO GRADO - DEDUZIONE DI RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE EX ART. 2053 COD. CIV. - NOVITÀ DELLA DOMANDA.*
Stato
decisa il 1990-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468391-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE NUOVE - IN GENERE - DEDUZIONE DI RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE EX ART. 1575 COD. CIV. ED EXTRACONTRATTUALE EX ART. 2051 COD. CIV. - GIUDIZIO DI SECONDO GRADO - DEDUZIONE DI RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE EX ART. 2053 COD. CIV. - NOVITÀ DELLA DOMANDA.*

È domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello ai sensi dell'art. 345, primo comma cod. proc. civ., quella che alteri anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introducendo un petitum diverso o più ampio, oppure una diversa causa petendi, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado ed in particolare su un fatto giuridico costitutivo del diritto originariamente vantato, radicalmente diverso, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema di indagine. (nell'affermare il suddetto principio la S.C., in ipotesi in cui il conduttore - che aveva subito danni a seguito di un incendio sviluppatosi nei locali sovrastanti quelli da lui detenuti ed appartenenti al medesimo proprietario - aveva agito nei confronti del predetto proprietario, invocandone la responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1575 cod. civ. ed extracontrattuale ai sensi degli artt. 2043 e 2051, ha ritenuto nuova e quindi inammissibile la domanda, prospettata dapprima nella memoria di replica in primo grado e successivamente in appello, con la quale il conduttore, adducendo quale causa dell'incendio il crollo parziale dell'edificio, aveva richiesto l'affermazione della responsabilità del proprietario ai sensi dell'art. 2053 cod. civ.). (V 3896/84, mass n 435845; (V 3858/83, mass n 428783).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2053, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)