Sez. L, Sentenza n. 3896 del 03/07/1984 (Rv. 435845 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI" E "PETITUM" - MUTAMENTO DELLA "CAUSA PETENDI" - ESTREMI - CONSEGUENZE - MODIFICAZIONE DEL SOLO PROFILO GIURIDICO O DELLA NORMA RELATIVA AL FATTO COSTITUTIVO DEDOTTO - AMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI" E "PETITUM" - MUTAMENTO DELLA "CAUSA PETENDI" - ESTREMI - CONSEGUENZE - MODIFICAZIONE DEL SOLO PROFILO GIURIDICO O DELLA NORMA RELATIVA AL FATTO COSTITUTIVO DEDOTTO - AMMISSIBILITÀ.*
Si ha mutamento della causa petendi - con conseguente introduzione di una domanda nuova preclusa in appello - quando il fatto costitutivo della pretesa sia modificato nei suoi elementi materiali, con prospettazione di circostanze precedentemente non dedotte, e non anche quando sia modificato soltanto il profilo giuridico o la norma alla stregua della quale il fatto costitutivo venga dedotto; pertanto - ove siano rimasti immutati i presupposti di fatto già prospettati, anche per implicito, in primo grado - al giudice di appello è consentito di accogliere in base ad una diversa norma giuridica la domanda proposta in base ad altra norma al giudice di primo grado e da questo respinta. (Conf 1353/83, mass n 426153, sulla prima parte; (Conf 5285/81, mass n 416036; (Conf 4495/81, mass n 415204).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)