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Sez. 1, Sentenza n. 3390 del 08/03/2001 (Rv. 544582 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE | Decreto omologativo di separazione personale tra coniugi - Provvedimento della Corte d'appello sul reclamo avverso detto decreto - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544582-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE

In tema di separazione personale tra coniugi, il decreto omologativo di detta separazione non è impugnabile per cassazione ex art. 111 Cost. per mancanza dei richiesti caratteri di definitività e decisorietà. Esso, infatti, pur incidendo su diritti soggettivi, non decide sugli stessi, e non ha, pertanto, attitudine ad acquistare l'efficacia del giudicato sostanziale. Ne consegue altresì la inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento della Corte d'appello che pronuncia sul reclamo avverso il decreto in questione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 158 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 711, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)